Bambini e minori

I bambini viaggiano gratuitamente se di altezza non superiore a 1 metro; in tutti gli altri casi pagano il biglietto tariffa ordinaria. Nel caso si accompagni più di un bambino con altezza non superiore a 1 metro, un bambino viaggerà gratuitamente, mentre per gli altri deve essere acquistato il biglietto a tariffa ordinaria.

Valgono inoltre le seguenti condizioni di trasporto:

  • i minori con età fino a 10 anni non ancora compiuti devono essere accompagnati necessariamente dal genitore esercente la potestà genitoriale, dal tutore, dall'affidatario o da altro soggetto titolare di potestà sul minore secondo la legge;
  • i minori di età compresa tra i 10 anni e i 18 anni non ancora compiuti devono essere accompagnati necessariamente dal genitore esercente la potestà genitoriale, dal tutore, dall'affidatario, da altro soggetto titolare di potestà sul minore secondo la legge; possono viaggiare con un diverso accompagnatore, maggiore di 18 anni, solo se espressamente delegato dal genitore esercente la potestà genitoriale, dal tutore, dall'affidatario o da altro soggetto titolare di potestà sul minore secondo la legge a mezzo di delega che il minore dovrà portare con sé durante l'utilizzo del servizio; possono viaggiare senza accompagnatore solo se autorizzati dal genitore esercente la potestà genitoriale, dal tutore, dall'affidatario o da altro soggetto titolare di potestà sul minore secondo la legge, mediante autorizzazione scritta che dovrà essere rilasciata al minore nella forma della dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e che il minore dovrà portare con sé durante l'utilizzo del servizio (per agevolare gli utenti, si rende disponibile un possibile modello scaricabile sotto).

L'accompagnatore è tenuto alla sorveglianza e custodia del minore che utilizza il servizio TPL durante l'attesa alla fermata, la salita, la discesa e la presenza sul mezzo, in transito o fermo, e per tutto il tragitto.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, così come in caso di utilizzo del servizio da parte di minore non accompagnato in assenza della necessaria autorizzazione o di accompagnamento da parte di soggetto terzo non delegato, resta esclusivamente responsabile per la custodia e la vigilanza del minore il genitore esercente la potestà genitoriale, il tutore, l'affidatario o altro soggetto titolare di potestà sul minore secondo la legge e/o il terzo accompagnatore non delegato.

L’azienda in ogni caso non si assume alcun obbligo di sorveglianza e custodia nei confronti dei minori durante l'attesa alla fermata, la salita, la discesa e la presenza sul mezzo, in transito o fermo, e per tutto il tragitto.

Esempio di autorizzazione

 

Trasporto di passeggini e altre norme di sicurezza per bambini

Il trasporto dei passeggini a bordo degli autobus è consentito solo se lo stesso può avvenire in tutta sicurezza. L’ingresso deve avvenire dalla porta centrale, dopo aver consentito la discesa dei passeggeri. I passeggini possono essere introdotti a bordo dell’autobus aperti solo nel caso in cui il mezzo sia omologato per tale tipologia di trasporto o sia presente specifica segnaletica o non ci siano situazioni di affollamento sul mezzo. Devono essere collocati negli appositi spazi, avere i freni bloccati ed essere trattenuti dall’accompagnatore e vincolati con le modalità previste.

Nel caso in cui lo spazio dedicato sia promiscuo, la priorità di utilizzo degli spazi suddetti è riservata a passeggeri con disabilità. Pertanto, nel caso di impossibilità di utilizzo degli spazi, i passeggini devono essere chiusi, in posizione ripiegata, senza occupare posti a sedere, e comunque non costituire alcun intralcio e/o pericolo per gli altri passeggeri.

Per l’eventuale trasporto di passeggini nella bauliera del bus, ove presente, valgono le norme per il trasporto bagagli.

I bambini di età compresa tra 0 e 3 anni compiuti possono viaggiare in seggiolini omologati, da fissare con le cinture di sicurezza se eventualmente presenti sul mezzo. Sarà onere del genitore esercente la potestà genitoriale, del tutore, dell'affidatario o di altro soggetto titolare di potestà sul minore secondo la legge portare il seggiolino a bordo del mezzo ed assicurarsi che il bambino viaggi in sicurezza. L’Azienda non sarà ritenuta responsabile sull’idoneità e conformità alla legge dei seggiolini portati dagli accompagnatori.

I bambini di età superiore a 3 anni devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta omologati per bambini, se eventualmente presenti sul mezzo, adeguati al loro peso. Qualora l’autobus non sia equipaggiato con sistemi di ritenuta omologati, i minori devono essere trasportati utilizzando le cinture di sicurezza standard, solo se presenti e compatibili con la statura degli stessi. Tale disposizione è valida soltanto per i bambini di peso inferiore ai 36 kg.    

Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, ove presenti: 

  • i soggetti che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti Autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12 e dei soggetti preposti al controllo;
  • i soggetti che viaggiano sui mezzi TPL autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi e che circolano in zona urbana.