Ai sensi della LRT 19/7/2017 n. 35 è consentito l’accesso gratuito degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale nei limiti di un solo animale per passeggero. I passeggeri che conducono cani sono obbligati a usare il guinzaglio e la museruola, a eccezione di quelli destinati all’assistenza delle persone prive di vista.
In alternativa a guinzaglio e museruola è consentito l’utilizzo del trasportino, condizione obbligatoria per il trasporto degli altri animali d’affezione. Il trasportino deve avere le dimensioni massime di 140 cm (somma tra lunghezza, larghezza e profondità) e non occupare posti a sedere; il superamento delle dimensioni è soggetto al pagamento della tariffa ordinaria equivalente a un biglietto singolo. Il passeggero che conduce l’animale sui mezzi di trasporto pubblico locale assicura che lo stesso non sporchi, crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Nel caso in cui l’animale sporchi, deteriori la vettura o rechi danno a persone o cose, la persona che lo accompagna è tenuta al risarcimento dei danni (art. 2052 c.c.). L’animale può essere allontanato a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.